
Statuto
“NOT IMPORTANT PERSON APS”
ART.1
(Costituzione, denominazione, sede, durata)
È costituita, ai sensi della Legge 7/12/2000, n. 383 e nel rispetto degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, l’associazione di promozione sociale, indipendente, apolitica, apartitica, asindacale, aconfessionale, che rifiuta discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati, denominata “Not Important Person APS”, con acronimo “NIP APS” in conformità al dettato dell’art. 35 del D.Lgs 117/2017, con sede in Roma, di seguito in breve “Associazione”. La sede dell'Associazione potrà essere trasferita in qualsiasi luogo del territorio nazionale, senza dover ricorrere alla modificazione dello statuto associativo. L’Associazione ha durata illimitata e svolge le sue peculiari attività in ambito nazionale ed internazionale.
ART. 2
L’Associazione si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
ART. 3
(Oggetto sociale)
L’Associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed in particolare persegue le seguenti attività:
-
a) promuove e favorisce la realizzazione di ogni tipo di iniziativa intesa alla diffusione della cultura in tutte le sue forme espressive e della creatività;
-
b) promuove iniziative per la diffusione dei valori della cittadinanza attiva, del volontariato, dell'inclusione e della coesione sociale;
-
c) promuove e favorisce l’antropologia musicale per abbinare viaggio, musica, spiritualità, ricerca ed arte;
-
d) promuove e favorisce l’educazione, la formazione, l’aggiornamento e la valorizzazione di talenti artistici;
-
e) promuove lo sviluppo della cultura musicale, cinematografica e audiovisiva, nonché di ogni espressione artistica al fine di valorizzare il territorio e la cultura italiana in ambito nazionale ed internazionale;
-
f) promuove iniziative per raccolte di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell’oggetto sociale;
-
g) collabora con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie;
-
h) assistenza informatica per le persone in situazione di svantaggio culturale o sociale;
-
i) effettua ogni altro servizio idoneo al raggiungimento degli scopi statutari;
ART. 3
(Scopi)
Per il conseguimento dei propri scopi e nell’intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, l’Associazione si propone di:
-
a) promuovere e organizzare eventi culturali quali convegni, fiere, mostre, seminari, feste, esibizioni, concerti, spettacoli (musicali, teatrali, cinematografici, arti visive), casting, concorsi, attività ludico-sportive, iniziative di aggregazione, animazione e socializzazione;
-
b) promuovere, organizzare ed erogare attività di formazione e consulenza anche verso i non soci, quali corsi di aggiornamento teorici e pratici, laboratori a carattere artistico, culturale e musicale anche nelle scuole di ogni ordine e grado;
-
c) realizzare iniziative nel settore dello spettacolo, dell’educazione e della cultura;
-
d) ingaggiare, collaborare e/o scritturare artisti, esperti o altro personale specializzato estraneo all’Associazione per il compimento degli obiettivi statutari;
-
e) ideare, produrre e diffondere materiali e prodotti multimediali, cinematografici, audiovisivi, musicali attinenti allo scopo sociale e culturale;
-
f) produrre, partecipare e promuovere attività editoriali riferibili allo scopo sociale, quali pubblicazioni di giornali, libri, newsletter, atti di convegni e seminari, materiale didattico, anche gestendo e curando la creazione di siti internet, la produzione di materiale fonografico, informatico ed audiovisivo;
-
g) sviluppare e promuovere l’utilizzo di strumenti di comunicazione di massa, come social network, newsgroup, mailing-list, forum e di ogni altro strumento idoneo alla promozione e alla diffusione della cultura, dell’arte;
-
h) organizzare e gestire strutture che accolgano e promuovano le attività di erogazione e formazione culturale, artistica e ricreativa.
-
i) accedere a finanziamenti pubblici o privati fornendo tutte le garanzie che saranno richieste, al fine di raggiungere gli scopi sociali;
-
l) progettare e realizzare qualunque iniziativa atta al raggiungimento degli scopi dell’Associazione;
-
m) collaborare con altre Associazioni ed organismi non profit per la promozione e diffusione della cultura, della musica, dell’arte e del volontariato;
-
n) collaborare con altri Enti, pubblici e privati, interessati a vario titolo alle finalità oggetto del presente statuto;
-
o) esercitare, senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento, osservando le normative amministrative e fiscali.
L’Associazione si riserva, inoltre, di porre in essere alcuni servizi di sostegno e servizio ai soci anche rispetto ad attività di ristoro e somministrazione di alimenti e bevande, al fine di costruire uno spazio organizzato ed accogliente dedicato al libero incontro ed al confronto interpersonale.
ART. 4
(Rappresentanza legale – tutela degli interessi sociali e collettivi)
La rappresentanza legale dell’associazione a tutti gli effetti, nei confronti di terzi ed in giudizio, è attribuita al Presidente.
L’Associazione, inoltre, è legittimata a:
-
a) Promuovere azioni giurisdizionali e ad intervenire nei giudizi promossi da terzi, a tutela dell’interesse dell’Associazione;
-
b) Intervenire in giudizi civili e penali per il risarcimento dei danni derivanti dalla lesione di interessi collettivi concernenti le finalità generali perseguite dall’Associazione;
-
c) ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l’annullamento di atti illegittimi lesivi degli interessi collettivi relativi alle proprie finalità;
-
d) intervenire nei procedimenti amministrativi ai sensi dell’art. 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
ART. 5
(Assenza di fini di lucro)
L’Associazione è costituita al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. I proventi delle attività non possono essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a titolo gratuito. Per lo svolgimento delle proprie attività, l’Associazione può avvalersi sia di prestazioni retribuite che di prestazioni gratuite, avvalendosi prevalentemente dell'attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati.
L'Associazione per attività afferenti gli scopi istituzionali, può avvalersi di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate alla Associazione; può inoltre avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.
ART. 6
(Norme sull’ordinamento interno)
Le norme sull’ordinamento interno sono ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con l’elettività delle cariche sociali.
ART. 7
(Risorse Economiche)
L’Associazione trae le proprie risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
-
a) quote associative, contributi ed erogazioni liberali degli aderenti e dei privati;
-
b) contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche e private, dell’Unione Europea e di Organismi Internazionali;
-
c) donazioni e lasciti testamentari;
-
d) entrate derivanti da convenzioni o da cessione di beni o servizi agli associati o ai terzi;
-
e) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali o da iniziative promozionali;
Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell’Associazione, né all’atto del suo scioglimento.
L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Al termine di ogni esercizio sociale il Comitato Direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro il mese di gennaio.
ART. 8
(Soci)
Il numero dei soci è illimitato.
Sono membri dell’Associazione i soci fondatori e tutti i soggetti, persone fisiche o entità collettive di diritto privato senza scopo di lucro o economico, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione e ad osservare il presente statuto.
ART. 9
(Criteri di ammissione ed esclusione dei soci)
L’ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo; le eventuali reiezioni debbono essere motivate.
Il Consiglio Direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.
La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso.
Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione almeno 2 mesi prima dello scadere dell’anno in corso.
L’esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea su proposta del Comitato Direttivo per:
-
a) mancato versamento della quota associativa per 1 anno;
-
b) comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
-
c) persistenti violazioni degli obblighi statutari.
In ogni caso, prima di procedere all’esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.
Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
ART. 10
(Doveri e diritti degli associati)
I soci sono obbligati:
-
a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
-
b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’Associazione;
-
c) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.
I soci hanno diritto:
-
a) a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
-
b) a partecipare all’Assemblea con diritto di voto;
-
c) ad accedere alle cariche associative.
I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altri cespiti di proprietà dell’Associazione.
ART. 11
(Organi dell’Associazione)
Sono organi dell’Associazione:
-
a) l’Assemblea dei soci;
-
b) il Consiglio Direttivo;
-
c) il Presidente.
Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute.
ART. 12
(Assemblea)
L’Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato, persona fisica o entità collettiva, dispone di un solo voto. Ogni associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato con delega scritta; ogni socio non può ricevere più di 2 deleghe.
L’Assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività dell’Associazione ed in particolare:
-
a) approva il bilancio consuntivo;
-
b) nomina i componenti del Comitato Direttivo;
-
c) delibera l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
-
d) delibera l’esclusione dei soci;
-
e) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Comitato direttivo.
L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o 1/10 degli associati ne ravvisino l’opportunità. L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento dell’Associazione. L’Assemblea, ordinaria e quella straordinaria, sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice - Presidente e, in caso di assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione, contenente l'ordine del giorno, il giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione. L’eventuale seconda convocazione non potrà aver luogo nello stesso giorno previsto per la prima convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona, o per delega, tutti i soci. L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.
Le modificazioni dello statuto devono essere approvate con la partecipazione della maggioranza dei soci ed il voto favorevole dei 3/4 dei presenti. La deliberazione riguardante lo scioglimento dell’Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, deve essere adottata con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.
ART. 13
(Il Consiglio Direttivo)
Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 7, nominati dall’Assemblea dei soci fra i soci medesimi. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 2 anni e sono rieleggibili. Nel caso in cui, per dimissioni o per altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall’incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio; nell’impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l’eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei componenti il Consiglio, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio. Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario.
Al Consiglio direttivo spetta di:
-
a) curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
-
b) predisporre il bilancio consuntivo;
-
c) nominare il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario;
-
d) deliberare sulle domande di nuove adesioni all’Associazione;
-
e) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell’Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.
Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e in caso di assenza di entrambi, dal membro più anziano.
Il Consiglio direttivo è convocato di regola ogni 4 mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno 1/5 dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sa- ranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i membri del Consiglio. I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.
ART. 14
(Il Presidente)
Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei soci. Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice - Presidente o, in assenza, al membro più anziano. Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in caso d’urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell’adunanza immediatamente successiva.
ART. 15
(Scioglimento)
In caso di scioglimento dell’Associazione, dopo le operazioni di liquidazione il patrimonio residuo verrà devoluto a fini di utilità sociale.
ART. 16
(Norma finale - rinvio)
Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia di associazionismo di promozione sociale.